Principi normativi
Il D.P.R. 07/09/2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 06/08/2008 n.133", ha stabilito la nuova disciplina da adottarsi in materia di Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ed ha abrogato le previgenti disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 447/1998.
Il comma 1 dell'art. 8 prevede in particolare che: "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della legge 07/08/1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380".
Al fine di agevolare l'azione della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'attivita' di impresa, la Regione Veneto ai sensi dell'art. 1 della L.R. 31/12/2012 n. 55 detta proprie specifiche procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
E' altresì opportuno ricordare che con la procedura dello Sportello Unico non e' assentibile un progetto relativo ad attivita' abusiva, per cui non e' possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR 160/2010 sono escluse dall'applicazione le procedure inerenti le attivita' commerciali di medie e grandi struttura di vendita soggette alla disciplina della LR 50/2012.
Interventi previsti dalla L.R. 55/2012
La LR 55/2012 ha previsto la suddivisione degli interventi di edilizia produttiva in tre grandi categorie di interventi:
- che non configurano variante;
- realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;
- che configurano variante;
e queste sono dettagliate agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 55/2012
Il S.U.A.P. comunale (responsabile del procedimento unico), ai sensi del D.P.R. 160/10 si pone come unico interlocutore nei confronti del richiedente. Le altre Amministrazioni pubbliche (ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.) intervengono nel procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze, rilasciando atti istruttori "endoprocedimentali", comunque denominati dalle normative vigenti.
Il provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.